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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno
finanziario 1978 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli
sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978
fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria
CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti
indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1 gennaio 1978, di una
somma di L. 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti
economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una
integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978
e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2,
3, 4, 6 e 7 della presente legge.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla attuazione
dell'accordo su indicato, non operano le disposizioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n.
734, nonche' le disposizioni analoghe previste dai successivi
articoli della stessa legge e quelle di cui all'articolo 9, secondo
comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.