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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto
III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' conferita ai fondi di
dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per
l'anno 1978, la somma complessiva di lire 1.649 miliardi cosi'
ripartita:
a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, lire 950
miliardi;
b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, lire 522 miliardi;
c) all'Ente partecipazioni e finanziamento industria
manifatturiera - EFIM, lire 170 miliardi;
d) all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT,
lire 7 miliardi.