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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18,
continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 1979.