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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31,
contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di
assise, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 2-bis. - Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10
aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324,
5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, e' sostituito dal
seguente:
"L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio ed e' parificato
a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive";
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
L'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata
con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27
dicembre 1956, n. 1441, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - (Giudici popolari della sessione). - Quindici
giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della
corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da
tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, assistito dal
cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna
dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla
meta' di quelle in essa contenute e comunque non superiore a
cinquanta.
Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale
sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
I difensori delle parti nelle cause da trattare nella
sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello
stabilito per la estrazione, affinche', volendo, possano assistere
alle operazioni.
Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora
per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i
giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo,
dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I
giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di
agenti della forza pubblica.
Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i
giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino
legittimamente impediti, da' formale avviso agli altri di trovarsi
presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le
funzioni del loro ufficio.
Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica
non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e
fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione,
procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se
possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e
provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi";
All'articolo 4, il secondo comma del nuovo testo
dell'articolo 26 della legge 1 aprile 1951, n. 287, modificata con
leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, numero 405 e 27
dicembre 1956, n. 1441, e' sostituito dal seguente:
"In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano
accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei
giudici popolari e' completato col chiamare, nei modi indicati nel
comma precedente, i gia' estratti e, quando occorra, con l'estrarre
altre schede e dall'urna dei supplenti".