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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina
ad uditore giudiziario puo' tenersi conto, oltre che dei posti gia'
disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nei ruoli
entro l'anno in cui e' indetto il concorso ed in quello successivo.