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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono
attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata
alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o
raffermati, nonche' agli allievi delle Accademie militari, agli
allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di
pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi
guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere
risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.