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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese
artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato della somma
di lire 150 miliardi ripartita in ragione di lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.