Legge Ordinaria n. 786 del 05/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1978 n. 348)
Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  59  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
riguardanti  l'ordinamento  del  Corpo equipaggi marittimi e lo stato
giuridico   dei   sottufficiali  della  Marina  approvato  con  regio
decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, e' sostituito dal seguente:
  "I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio
o  dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi
sospesi  dal  grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati
in  un  procedimento  penale  per  delitto non colposo o sottoposti a
procedimenti   disciplinari   non   possono   essere   valutati   per
l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione.
  Nel  caso  di  esito  favorevole del procedimento i sottufficiali e
militari,  se  gia'  valutati,  o  nel caso che debbano ancora essere
sottoposti  a  valutazione,  se  dichiarati  idonei,  debbono  essere
promossi,  anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data
di  promozione  che sarebbero loro spettate qualora la promozione non
fosse stata per essi sospesa".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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