Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 786 del 05/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1978 n. 348)
Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione. Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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