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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato
giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio
decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, e' sostituito dal seguente:
"I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio
o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi
sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati
in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a
procedimenti disciplinari non possono essere valutati per
l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione.
Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e
militari, se gia' valutati, o nel caso che debbano ancora essere
sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere
promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data
di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non
fosse stata per essi sospesa".