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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Previa autorizzazione della Banca d'Italia e anche in deroga a
norme di legge e di statuto, gli istituti di credito a medio e a
lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di
credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi
in partecipazione a societa' consortili per azioni, costituite dopo
l'entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni da essa,
aventi durata non superiore a cinque anni ed aventi per oggetto
esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni
convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di
capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani
di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese
emittenti. Tali piani debbono contenere, oltre agli altri necessari
elementi, indicazioni analitiche sui criteri di valutazione del
patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro i quali
le imprese possono ritornare in utile e sul complesso delle azioni,
compreso l'eventuale ricorso alle misure di cui all'articolo 5,
attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo del
risanamento. La Banca d'Italia da' le autorizzazioni in conformita'
alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio.
Lo statuto delle societa' consortili di cui al comma precedente
deve indicare che la societa' e' stata costituita per i fini della
presente legge.
Se la societa' consortile di cui al primo comma e' stata costituita
con durata inferiore a cinque anni puo' essere prorogata fino a
cinque anni dalla costituzione.
Alla scadenza dei cinque anni dalla costituzione la societa' e'
sciolta di diritto e ogni maggiore durata e proroga sono nulle.
Non sono applicabili alle societa' consortili di cui al primo comma
le disposizioni degli articoli dal 2602 al 2620 del codice civile.
Ciascun istituto o azienda di credito non puo' partecipare in una
societa' consortile in misura superiore rispettivamente al cinquanta
e al venti per cento del capitale di essa. Alle societa' consortili
possono partecipare fino ad un massimo del quaranta per cento del
capitale e associarsi in partecipazione enti e societa' diversi dagli
istituti e dalle aziende di credito.
Ferma restando la facolta' della Banca d'Italia di disciplinare il
rapporto tra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e
in titoli azionari di cui all'articolo 35, secondo comma, lettera a),
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge
7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, ciascun istituto o
azienda di credito non puo' partecipare o associarsi in
partecipazione a societa' consortili per un ammontare complessivo
superiore a quello del proprio patrimonio netto, dedotti gli
investimenti in immobili e in altre azioni.
La Banca d'Italia vigila sull'attivita' delle societa' consortili.
Presso la Banca d'Italia e' istituito un albo al quale le societa'
consortili devono essere iscritte prima di iniziare la loro attivita'
e dal quale dovranno risultare tutti gli elementi relativi a ciascuna
societa'. Ai fini della vigilanza si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
primo comma relativo alle attivita' delle societa' consortili e in
caso di gravi irregolarita' nell'amministrazione o di gravi
violazioni di norme legislative o statutarie, con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono
essere disposti i provvedimenti di cui ai capi II e III del titolo
VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.