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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo
9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche
agli effetti della imposta sul valore aggiunto.
Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta
ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui
all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 3, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono
interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5
novembre 1973, n. 658, quale modificato dalla legge di conversione 27
dicembre 1973, n. 868.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
PANDOLFI - MORLINO -
DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO