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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1
della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi.
Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed
integrazioni.