Legge Ordinaria n. 825 del 05/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1978 n. 358)
Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  accordata la garanzia di diritto dello Stato sulle obbligazioni
di  durata  fino a dieci anni che saranno emesse dall'Istituto per la
ricostruzione  industriale  (IRI)  fino  al  ricavo netto di lire 500
miliardi  per consentire alle aziende del gruppo il consolidamento di
passivita' a breve.
  La  garanzia  dello  Stato  diventa automaticamente operante, senza
obbligo   di   preventiva   escussione   del  debitore,  su  semplice
comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato
si  estende  al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e
ad ogni altro onere e spesa.
  Gli  oneri  eventuali  derivanti  dalla  garanzia statale di cui al
comma  precedente graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e
successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti del creditore verso il
debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale.
  E'  assunto  a carico del Tesoro dello Stato, per i primi tre anni,
l'onere  per  gli  interessi  sulle  obbligazioni  emesse  dall'IRI a
termine del primo comma del presente articolo.
  Il  predetto  onere  per gli interessi sara' rimborsato all'IRI, in
due rate, alle date del 30 giugno 1979 e del 31 dicembre 1980.
  All'onere   derivante   dall'applicazione   del  precedente  comma,
valutato  per  l'anno  finanziario  1979  in  lire  93 miliardi e 700
milioni,  si  fara'  fronte  mediante  corrispondente  riduzione  del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il medesimo anno finanziario.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1978

                               PERTINI

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                              MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)