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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(I principi)
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettivita' mediante il servizio
sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto
della dignita' e della liberta' della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati
alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e
psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino
l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione
del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e
agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei
cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il collegamento ed
il coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti gli
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore
sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli
individui e della collettivita'.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme
stabiliti dalla presente legge.