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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gruppi
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775,
e' sostituito dal seguente:
"Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e'
classificato nei seguenti gruppi:
1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni".