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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto uniformandosi ai principi e
criteri direttivi appresso indicati:
a) aggiornare e riordinare, allo scopo di provvedere nel modo
piu' efficace alla sicurezza e alla regolarita' dell'esercizio
ferroviario in relazione alle moderne esigenze del traffico e
all'impiego di piu' progrediti impianti, mezzi e sistemi di esercizio
delle ferrovie, le norme contenute nel "Regolamento circa la polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate",
approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1787, e successive
aggiunte e modificazioni, nonche' contenute in altri provvedimenti
legislativi e regolamentari riguardanti i seguenti settori:
comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in
genere nell'ambito ferroviario e in prossimita' dello stesso;
attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle
norme relative alla polizia dei trasporti;
procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
devoluzione dei proventi delle sanzioni stesse;
disciplina delle separazioni delle proprieta' laterali dalla
sede ferroviaria, delle servitu' e dell'attivita' di terzi in
prossimita' della sede ferroviaria ai fini della tutela della
sicurezza dell'esercizio;
sistemi di protezione degli attraversamenti dei passaggi a
livello e prescrizioni per gli utenti, tenuto conto delle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
concernente la circolazione stradale, e successive modificazioni e
aggiunte;
utilizzazione del personale e svolgimento dei servizi di
trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra;
interventi per la rimozione di cadaveri rinvenuti sulla sede
ferroviaria e per la rimozione del materiale rotabile in caso di
incidente;
obblighi e responsabilita' dei direttori di esercizio delle
ferrovie in concessione o in regime di gesti ne commissariale
governativa.
Nell'esercizio di tale attivita', il Governo si dovra' ispirare
al criterio di attuare il piu' ampio decentramento amministrativo,
nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali
territoriali, quali definite dagli articoli 84, 85 e 86 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al
principio di disciplinare con le norme delegate le materie coperte da
riserva di legge e le situazioni comunque inerenti a diritti
personali dei cittadini ed all'ordine pubblico, e di rinviare ai
provvedimenti previsti dal successivo punto b) la regolamentazione
delle altre materie;
b) determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico
della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi
competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni
interne, in particolare nelle seguenti materie:
organizzazione tecnica e amministrativa del servizio
ferroviario e modalita' del suo svolgimento;
collaudi e controlli degli impianti, delle opere d'arte e del
materiale rotabile;
conservazione ed efficienza degli impianti fissi e del
materiale rotabile;
modalita' di esecuzione delle diverse mansioni del personale
addetto al servizio ferroviario, comportamento del personale medesimo
nei confronti degli utenti e dei terzi;
c) provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle
disposizioni per la polizia, la sicurezza e la irregolarita' dei
servizi di trasporto, con il criterio dell'estensione della
validita', oltre che alle ferrovie concessione o esercitate in regime
di gestione commissariale governativa, a tutti gli altri pubblici se
vizi di trasporto terrestre che siano rimasti di competenza degli
organi dello Stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia
di polizia e sicurezza dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti
alla competenza delle regioni;
d) prevedere modificazioni alle vigenti disposizioni di legge
in tema di reati connessi con l'esercizio ferroviario, al fine della
unificazione del trattamento penale per gli addetti all'esercizio
ferroviario, sia terrestre che marittimo, e tranviario, con
l'esclusione di ogni misura restrittiva della liberta' personale, per
la flagranza di reato purche' gli addetti stessi non abbandonino il
servizio;
e) abrogare tutte le disposizioni vigenti nelle materie oggetto
di delega in contrasto con la futura normativa.