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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n.
365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate
dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la
diffusione delle attivita' teatrali e di pubblico spettacolo nel
territorio nazionale ed all'estero.
A tal fine l'Ente provvede:
a) al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei
complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza
e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attivita' di
distribuzione teatrale a livello regionale;
b) alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla
programmazione e gestione di attivita' teatrali nell'Italia
meridionale ed insulare con esclusione di proprie attivita'
produttive;
c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione
diretta di esercizi teatrali di proprieta' o in uso in base ad
accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di
iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di
distribuzione teatrale;
d) alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e
di iniziative straniere in Italia;
e) alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati
relativi alle attivita' teatrali, ai fini di documentazione e di
studio.