Legge Ordinaria n. 836 del 14/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1978 n. 361)
Riordinamento dell'Ente teatrale italiano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  teatrale  italiano,  istituito  con legge 19 marzo 1942, n.
365,  e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,
n.  70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate
dal  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo, l'incremento e la
diffusione  delle  attivita'  teatrali  e  di pubblico spettacolo nel
territorio nazionale ed all'estero.
  A tal fine l'Ente provvede:
    a)  al  coordinamento  sul piano nazionale della circolazione dei
complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza
e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attivita' di
distribuzione teatrale a livello regionale;
    b)  alla  promozione,  al  coordinamento  e,  ove  occorra,  alla
programmazione   e   gestione   di   attivita'  teatrali  nell'Italia
meridionale   ed   insulare   con  esclusione  di  proprie  attivita'
produttive;
    c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione
diretta  di  esercizi  teatrali  di  proprieta'  o  in uso in base ad
accordi  o  convenzioni  con enti, organismi ed imprese, promotori di
iniziative  locali  per  la  realizzazione  di una rete coordinata di
distribuzione teatrale;
    d)  alla  promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e
di iniziative straniere in Italia;
    e)  alla  raccolta  e  diffusione  di  elementi,  notizie  e dati
relativi  alle  attivita'  teatrali,  ai  fini di documentazione e di
studio.
 

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