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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8
agosto 1977, n. 596, e' prorogata di un anno.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - RUFFINI -
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO