Legge Ordinaria n. 843 del 21/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del PUBBLICATA NELLA G.U. 29/12/1978 n. 361 suppl. 29/12/1978 n. 361 suppl.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  In   attesa   della   definizione   del  provvedimento  legislativo
concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno
e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a
ciascuna provincia somme di importo pari:
    a)  all'ammontare  delle  erogazioni  disposte per l'anno 1978 in
applicazione  dell'articolo  9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.
946,  convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n.
43,  aumentate  del  16  per  cento e, per i comuni e le province del
Mezzogiorno, del 22 per cento;
    b)  all'ammontare  delle  erogazioni  disposte per l'anno 1978 in
applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977,  n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978,  n.  43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui
alla precedente lettera a);
    c)  all'ammontare  delle  erogazioni  disposte per l'anno 1978 in
applicazione  degli  articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960,
n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del
Mezzogiorno, del 22 per cento;
    d)  all'ammontare  delle  erogazioni  disposte per l'anno 1978 in
applicazione  dell'articolo  132  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  24 luglio 1977, numero 616, aumentate del 16 per cento e,
per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
    e)  all'ammontare  pari al 70 per cento delle erogazioni disposte
per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29
dicembre  1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43.
  Il  versamento  di  tali  importi  agli  enti locali avra' luogo in
quattro  rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20
ottobre  1979;  ai  relativi  mandati  di  pagamento  si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977,  n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 43.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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