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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi il secondo e
terzo comma dell'articolo 10, i commi dal secondo al sesto
dell'articolo 11, nonche' il secondo ed il terzo comma dell'articolo
13.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n.
734, e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi svolti fuori del circuito doganale spetta al
personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza
o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
L'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito
dal seguente:
"Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei
laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al
personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di
distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in
materia".
Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15 novembre 1973, n.
734, e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori
dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga
ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme
generali in materia".
Nella legge 4 agosto 1975, n. 389, sono soppressi l'articolo 2, il
secondo comma dell'articolo 3, nonche' l'articolo 5, modificato con
la legge 19 agosto 1976 n. 568 e con l'articolo 9, quarto comma,
della legge 19 luglio 1977, n. 412.