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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il
rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, e'
complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e
fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali
700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750
milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.
Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono
determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978,
n. 468.