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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge, e' prevista una speciale elargizione di lire
50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a
seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici,
mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle
dette Aziende, decedano o riportino una invalidita' permanente non
inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, che comporti,
comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.
L'elargizione e' dovuta anche quando il decesso o l'invalidita'
permanente si verifichino successivamente ma siano diretta
conseguenza dell'azione criminosa.