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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica
la convenzione anzidetta.