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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A partire dal 1 gennaio 1979 il n. 1, parte III - servizi, della
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"1) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi di cui alla
legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti e le attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
PANDOLFI - MORLINO -
PASTORINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO