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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:
avvocato generale dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.
Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e'
stabilito in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge.
La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello
Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo
unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e'
sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato
generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo,
sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.