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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Esercizio della professione di consulente del lavoro
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati
dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti,
non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti
nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche'
da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione
agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di
ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono
esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del
lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della
provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla
cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di
cui all'articolo 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio
1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma
cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui
al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di
categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei
consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette
associazioni.