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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Facolta' e corsi di laurea)
La seconda Universita' di Roma, istituita con legge 22 novembre
1972, n. 771, e' costituita dalle facolta' appresso indicate che
comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi
di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica,
in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;
3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in
filosofia;
4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e
chirurgia;
5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea
in scienze biologiche, in matematica e in fisica.
L'Universita' su indicata e' compresa tra quelle previste
dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni.