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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
integrato dall'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli
aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile, esclusi, fino a
che non sia diversamente disposto, quelli di cui all'elenco allegato
alla presente legge, nei quali il servizio e' attualmente svolto da
personale statale, il servizio antincendi puo' essere affidato agli
enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari
delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione,
eventualmente riuniti in consorzio, che esplichino la propria
attivita' nell'aeroporto.
Nel caso di affidamento, il servizio antincendi e' espletato a cura
e spese dei soggetti di cui al precedente comma, con personale in
possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale
o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della
sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' e di capacita'
tecnica. Le modalita' per il conseguimento dell'abilitazione sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Le spese per l'addestramento del personale, ai fini
dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali e' affidato il
servizio antincendi.
Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dei trasporti,
determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le
caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli
aeroporti di cui al primo comma.
La responsabilita' della regolarita' e della efficienza dei servizi
nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma.
L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla
l'esatto adempimento delle determinazioni adottate dal Ministero
dell'interno ai sensi del secondo comma e, ove riscontri
inadempienze, propone la sospensione dell'attivita' di volo, fino a
quando non risultino adottate le misure prescritte. Il relativo
provvedimento e' adottato dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale dell'aviazione civile.