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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a
suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a
liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in
ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi
articoli 21 e 22.