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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto,
prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817,
si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso
articolo.
I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del
terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di
riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato
della sentenza che riconosce il diritto.
La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge
26 maggio 1965, n. 590.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO