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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 aprile
1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei
servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:
"Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono
essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare
la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti
contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun
imbocco".