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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato
iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS
o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta
assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di
una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la
ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria,
volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali
mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la
costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni
assicurative.
A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono
alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta
l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati
dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo
dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di
cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente
legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento
statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di
pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle
aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e
chiedono di avvalersi della facolta' di cui al primo comma, sono
tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della
differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo
della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle
di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata dai
lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far
valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno
cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali
diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.