Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, l'ultimo periodo del primo comma e' sostituito dal
seguente: Le richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo
se motivate. All'articolo 2, nel primo comma, le parole: Gli enti
locali, sono sostituite dalle parole: I comuni, le province ed i loro
consorzi.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono
effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di
incremento delle spese correnti, relative all'acquisto di beni e
servizi e ai trasferimenti, previsto dalle norme che disciplinano i
bilanci degli enti locali per l'anno 1979.
Ove siano accertate maggiori entrate proprie dell'ente, queste
possono essere utilizzate per investimenti, o spese una tantum,
ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Per i comuni che
usufruiscano di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del
bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore
incremento di spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi
e ai trasferimenti non puo' superare il 40 per cento delle maggiori
entrate stesse.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
Le province, i comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare,
entro e non oltre il 30 giugno 1979, il piano generale di
riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare, con le
nuove strutture, la massima efficienza e produttivita' di gestione.
Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti
dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di
riorganizzazione che, approvati dal consiglio, sono compresi nel
piano generale di riorganizzazione.
In tale piano di riorganizzazione vanno riconsiderati anche i posti
previsti nei provvedimenti deliberativi di modifica della pianta
organica del personale che, all'atto dell'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non risultino esaminati o
non ancora sottoposti alle definitive determinazioni della
commissione centrale per la finanza locale.
Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:
a) il quadro della situazione esistente, per l'ente ed ogni
singola azienda, con l'indicazione sintetica dei compiti delle
singole strutture, nonche' delle unita' e dei livelli funzionali del
relativo personale in servizio;
b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di
nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di
organicita', negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;
c) le funzioni delle singole aziende, con la valutazione delle
possibilita' di fusione di aziende e di unificazione dei servizi
operativi di comune interesse;
d) le modalita' operative per l'applicazione del principio della
mobilita' del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle
singole aziende, sia tra l'ente locale, consorzi ed aziende;
e) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti
nonche' le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.
Nel caso in cui siano stati adottati i provvedimenti di
ristrutturazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17
gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17
marzo 1977, n. 62, ma i provvedimenti stessi non siano stati
approvati alla data del 18 novembre 1978, gli enti devono riadottare
il piano di riorganizzazione in conformita' a quanto disposto dal
presente articolo. Ove, invece, detti provvedimenti di
ristrutturazione siano stati approvati gli enti non sono tenuti a
riadottarli ove i medesimi corrispondano alle esigenze dell'ente, non
superino il numero dei posti di cui e' complessivamente consentita la
utilizzazione nell'anno 1979, anche ai sensi della normativa
richiamata nel diciannovesimo comma del successivo articolo 5 e
risultino uniformati ai criteri indicati nel precedente comma; e'
necessaria tuttavia delibera confermativa del piano soggetto al solo
controllo del competente comitato regionale.
Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di
cui al primo comma, gia' previsto dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e' soggetto alle determinazioni
della commissione centrale per la finanza locale nella composizione
della sezione organici - secondo quanto stabilito dal quindicesimo
comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 -
soltanto se il numero dei posti nello stesso previsti supera il
numero dei dipendenti in servizio per l'anno 1976, elevato degli
incrementi deliberati nell'anno 1978 in applicazione delle facolta'
previste dal succitato articolo 6, nonche' dei posti istituiti
dall'articolo 8 della legge 29 novembre 1977, n. 891, e degli
incrementi previsti dal successivo articolo 5 per i comuni con
popolazione non superiore ai 5.000 abitanti effettivamente
verificatisi nell'anno 1978 in applicazione delle facolta' previste
dal succitato articolo 6. Ai medesimi effetti il raffronto numerico
di cui al terzo comma va operato, ove gli enti locali abbiano proprie
aziende speciali, tra la somma del personale complessivamente in
servizio nell'anno 1976 presso i comuni, le province e le rispettive
aziende e la somma dei posti di organico contenuti nei piani di
riorganizzazione riguardanti sia i medesimi enti che le rispettive
aziende.
Non sono considerati, invece, ai fini di cui al precedente comma, i
posti che le province ed i comuni sono obbligati ad istituire nei
loro organici ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469,
sull'ordinamento delle case mandamentali, nonche' per l'assorbimento
del personale dei disciolti comitati provinciali caccia, Opera
nazionale maternita' e infanzia (ONMI), enti comunali di assistenza,
patronati scolastici ed eventualmente delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) che verranno disciolte, e di altri
enti che, entro il 30 giugno 1979, saranno disciolti.
L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte
della commissione centrale per la finanza locale non autorizza gli
enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto
dal successivo articolo 5 del presente decreto.
Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento
in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i
tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore
spesa conseguente.
Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi, sentite
l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), l'Unione province
d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici
degli enti locali (CISPEL), entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, saranno fissate le
modalita', le procedure ed i termini per la redazione da parte dei
comuni, delle province e dei loro consorzi di un censimento generale
del personale in servizio presso gli enti locali medesimi e le
aziende speciali.
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non
possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque
denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci,
ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli
delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze
stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo,
anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale
limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti
con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o
che sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel
sesto comma del precedente articolo 4.
Per l'anno 1979 non potra' essere assunto, con mansioni stagionali,
un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
Il termine del 31 dicembre 1976 ai fini del limite massimo del
personale da assumere nel 1979 e' stabilito al 31 dicembre 1978 per i
comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n.
648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle
province. Tuttavia, ai fini delle assunzioni di cui al successivo
sesto comma, dovra' essere considerato separatamente il personale
addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle
previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a
seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del
servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di
riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono
provvedere in via prioritaria, allorche' il provvedimento medesimo
avra' acquistato efficacia, fermo restando l'espletamento dei
concorsi gia' banditi alla data del 18 novembre 1978, alla immissione
in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei
posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla
ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del
personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per
compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto
di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso
dell'anno, purche' gia' in servizio presso l'ente alla data del 30
settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita
entro la medesima data. La sistemazione in ruolo puo' avvenire anche
nei confronti di personale di societa' a prevalente partecipazione di
enti locali, previa delibera di scioglimento da parte del consiglio
comunale e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianita'
maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta societa'
puo' essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purche'
il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello
del personale comunale di pari qualifica ed anzianita'.
Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non
trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di
pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione,
sara' provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo
successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro
il periodo massimo di un quinquennio.
Le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che
abbiano gia' adottato il piano generale di riorganizzazione, possono
procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente
articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano
la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo
personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel
limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per
normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-1980. Il
nuovo personale cosi' assunto sara' provvisoriamente collocato, ove
necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva
collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di
organico, di cui e' stata prevista la vacanza entro il termine
massimo del 31 dicembre 1980, sara' stato effettivamente collocato a
riposo. Le assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti
corrispondenti al numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio
nell'anno 1980, non potranno essere effettuate con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1980.
Sempre in deroga al divieto previsto dal primo comma, gli enti
locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente
necessari, ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per
il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purche' queste
ultime risultino ultimate ma non ancora attivate entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o
in corso e da attivare entro il 10 ottobre 1979.
Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si
associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la
programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e
l'attuazione dei programmi edilizi, nonche' per l'attivita' di
concorso nell'accertamento tributario, il personale impiegato nelle
anzidette associazioni non rientra nei limiti di cui al presente
decreto, sempreche' non ecceda un numero di assunti superiore ad una
unita' per i comuni superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una
unita' per ogni tre comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
In aggiunta all'esercizio della facolta' di cui al sesto somma, i
comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti alla data del
31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in
servizio)-popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del
presente decreto, risulti inferiore a 1.150, possono assumere,
purche' non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale
nel numero massimo risultante dalla applicazione, al totale dei
dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori
stagionali, delle percentuali appresso stabilite:
a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per
cento, con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza fra
il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il
numero dei dipendenti in servizio;
b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30
per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza
fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1: 150 e
il numero dei dipendenti in servizio;
c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile
1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento
all'unita' superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti
consentiti in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in
servizio.
In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova
unita' di personale.
Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50
per cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere
ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti
consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1: 150,
oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle
piante organiche gia' approvate dai competenti organi di controllo
entro il 31 dicembre 1976.
Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per
pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che e' consentita
per il solo personale salariato e ausiliario.
E' consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle
dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31
dicembre 1978.
E' consentita, altresi', la possibilita' per l'ente di continuare
ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata
limitata nel corso dell'anno, purche' nel limite complessivo della
spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con
un aumento massimo dell'11 per cento.
Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente
articolo si potra' procedere soltanto ad assunzioni di personale
straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che
comunque non potra' essere tenuto in servizio per un periodo di
tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni
nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro e'
risolto di diritto.
Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto
per la supplenza di titolari in aspettativa per puerperio operanti
nel settore scolastico.
Il personale straordinario cessato dal servizio non puo' essere
nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi
almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato
nel quindicesimo comma del presente articolo.
I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio
adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto
e danno luogo a responsabilita' degli amministratori ed anche dei
segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento
non coperti da atti validi.
Le deliberazioni di assunzione adottate in virtu' dei commi
settimo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo comportano
la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive
dopo l'esame del comitato regionale di controllo, ove questo non
rilevi vizi.
Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un
terzo dei posti stessi e' riservato ai giovani iscritti nelle liste
speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, che partecipino ai
concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la
idoneita'.
Le aziende, in sede di regolamento del proprio personale, sono
tenute a determinare, nel rispetto della legislazione vigente in
materia, i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti
da assegnare con le modalita' dell'articolo 33 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono portate in aumento del costo del personale
considerato nei bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria
per l'anno medesimo e, ove non trovino copertura totale o parziale
nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalita'
dell'articolo 12 della legge finanziaria stessa entro il 31 marzo
1980.
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
Art. 5-bis. - Sino all'entrata in vigore della legge di riforma
della municipalizzazione e' sospesa la trasformazione dei servizi
pubblici, attualmente gestiti in economia, in aziende speciali
municipalizzate. Tale divieto puo' essere derogato solo qualora si
accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione
degli oneri a carico degli enti locali.
E' consentita l'assunzione in gestione diretta dei servizi
appaltati, a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a
quello sostenuto con l'appalto.
Per il funzionamento di detti servizi gli enti locali provvedono
all'assunzione del personale in misura non superiore a quella
risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione,
per l'espletamento del servizio in appalto.
Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese
private nella gestione diretta di pubblici servizi, gia' conferiti in
appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo
comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato
giuridico e trattamento economico viene regolato dal contratto dei
dipendenti degli enti locali, e' consentito corrispondere, quale
assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la
eventuale differenza tra il trattamento economico gia' in godimento
al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in
applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico ed
economico dei dipendenti degli enti locali.
Art. 5-ter. - A partire dal 1 marzo 1979 e fino alla entrata in
vigore della legge di riforma della municipalizzazione, e' fatto
divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende
municipalizzate, consortili o societa' per azioni, a partecipazione
maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi
integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale
dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai
contratti nazionali di categoria, nonche' accordi che trattino
materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai
contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.
All'articolo 6, al nono comma, e' soppressa la parola:
massima;
l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
E' fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle
aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere,
ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato
con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma
dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939,
n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal
servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i
casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilita' di
predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della
cessazione, l'acconto stesso e' erogabile dall'ente per un periodo
non superiore a tre mesi.
Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal
servizio avvenute anteriormente al 1 aprile 1979, gli enti di cui al
precedente comma, qualora non sia stato gia' provveduto alla
sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza,
continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre
1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di
cui ai precedenti sesto e settimo, comma con l'indicazione
dell'acconto nell'importo gia' corrisposto. Le direzioni provinciali
del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre
1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al
rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo
saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a
partire dal 1 gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati
nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed
aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro. - L'articolo 9 e'
sostituito dal seguente:
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto le regioni qualora non abbiano gia' provveduto,
dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione
e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno
informarsi ai seguenti principi:
a) prevedere termini per ogni fase relativa all'iter di
adozione degli strumenti urbanistici;
b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve
adottare il provvedimento definitivo di approvazione;
c) definire le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.
Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera b), non puo'
essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale
termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti
urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla
formale approvazione della regione.
Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di
strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui
la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di
legittimita'. All'articolo 11, al primo comma, le parole: quadriennio
1974-77, sono sostituite con le seguenti: quinquennio 1974-78;
e dopo le parole una maggiorazione, sono inserite le seguenti:
rispettivamente del 15 e.
All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 192, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1979
nei confronti delle camere di commercio e delle aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo.
Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate
esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.
All'articolo 14 le parole: 10 per cento, sono sostituite con le
seguenti 15 per cento;
e sono aggiunte, in fine, le parole: e comunque dovra' contribuire
a determinare un incremento percentuale delle entrate complessive per
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato non inferiore a
quello assicurato, rispetto al 1978, all'ammontare del fondo per le
regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 291.
All'articolo 16 le parole: nell'anno 1978, sono sostituite con le
seguenti: nell'anno 1976.
All'articolo 17 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziaria 1979,
possono essere disposti pagamenti, in conto anno 1978, per le
finalita' di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977,
n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978,
n. 43.
Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - Con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze dell'UPI
e dell'ANCI, sara' provveduto, entro il 30 giugno 1979, a coordinare
le disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni
e i relativi bilanci, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto
1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.
Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei
comuni e delle province e dei relativi tesorieri contenute negli
articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a
partire dal 1 gennaio 1980.
L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
La sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita
con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24
aprile 1898, n. 132, e' autorizzata a concedere prestiti, mediante
emissione di cartelle, a comuni, province e loro consorzi anche per
l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti territoriali
e delle loro aziende.
L'importo unitario delle singole operazioni non potra' essere
inferiore a 10 miliardi di lire. Per il raggiungimento di tale
importo, le regioni o consorzi di enti locali territoriali possono
organizzare la domanda di piu' comuni o province. Con decreto del
Ministro del tesoro sono stabilite le relative modalita' e procedure.
Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite eventuali
diverse modalita' di erogazione delle somme, nonche' il tasso di
interesse da riconoscere all'ente mutuatario sulle somme rimaste da
somministrare.
All'articolo 19 il primo comma e' sostituito dal seguente:
L'articolo 72, libro secondo, del testo unico delle leggi
riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente:
"I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per
oggetto:
a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e
delle loro aziende;
b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;
c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare al servizio
pubblico;
d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in
immobili di proprieta' destinati ad uso pubblico.
Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o
acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso
deve estinguere contestualmente il residuo debito";
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
Per le operazioni di finanziamento di opere di pertinenza delle
aziende di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive
modificazioni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad
accettare le garanzie previste dalla legge stessa;
dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione,
sentita la commissione di vigilanza, predispone il programma di
massima per l'utilizzazione e la ripartizione per grandi aree, con
particolare riferimento al Mezzogiorno, dei fondi sulla base delle
risorse che si prevedono disponibili per l'anno successivo. Il
programma di cui sopra e' comunicato dal Ministro del tesoro al
Parlamento.
Per l'anno 1979 la comunicazione di cui al comma precedente sara'
effettuata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
Art. 19-bis. - L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n.
453, e' sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli
istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una
commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di
tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere
all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura
e l'altra continuano a far parte della commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo e' designato un
supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione
dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti
sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e
dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso
periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso di
collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante
periodo, si provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il
vicepresidente tra i suoi componenti".
In sede di prima applicazione della disposizione del comma
precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che
integrano la commissione di vigilanza gia' costituita ai sensi del
citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.