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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni
urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali, per
il servizio sanitario, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, e' aggiunto il seguente comma:
Le regioni che provvedevano nell'anno 1978 al parziale
finanziamento del fabbisogno dei consorzi suddetti assicurano per
l'anno 1979 lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito
della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono
tenuti a fornire alle regioni, con periodicita' trimestrale, il
rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria
secondo un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro
del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 15 agosto 1979.
I rendiconti relativi ai primi due trimestri dell'anno 1979
dovranno essere forniti alle regioni entro il 15 settembre 1979.
All'articolo 3, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
della sanita', da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
entro il 31 agosto 1979, sara' precisata la quota del Fondo
attribuita a ciascuna regione sara' precisata la quota del Fondo
attribuita a ciascuna regione da destinare alle province e agli altri
enti per le finalita' di cui al precedente comma.
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
Per provvedere alla continuazione dell'assistenza sanitaria,
protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed
ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il
30 giugno 1979, e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene
portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per
l'anno finanziario 1979.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI -
ANSELMI - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO