Legge Ordinaria n. 300 del 27/07/1979 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1979 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  26  maggio  1979,  n.  154, recante disposizioni
urgenti  relative al finanziamento della spesa degli enti locali, per
il  servizio  sanitario,  e'  convertito  in  legge  con  le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1, e' aggiunto il seguente comma:

    Le   regioni   che   provvedevano   nell'anno  1978  al  parziale
finanziamento  del  fabbisogno  dei  consorzi suddetti assicurano per
l'anno  1979  lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui
all'articolo  52  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito
della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale.
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

  Gli  enti  di  cui  al  primo  comma del precedente articolo 1 sono
tenuti  a  fornire  alle  regioni,  con  periodicita' trimestrale, il
rendiconto  delle  spese  sostenute  a titolo di assistenza sanitaria
secondo  un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro
del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 15 agosto 1979.
  I  rendiconti  relativi  ai  primi  due  trimestri  dell'anno  1979
dovranno essere forniti alle regioni entro il 15 settembre 1979.
  All'articolo 3, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

  Con  decreto  del  Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
della sanita', da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
entro  il  31  agosto  1979,  sara'  precisata  la  quota  del  Fondo
attribuita  a  ciascuna  regione  sara'  precisata la quota del Fondo
attribuita a ciascuna regione da destinare alle province e agli altri
enti per le finalita' di cui al precedente comma.
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

  Per   provvedere   alla  continuazione  dell'assistenza  sanitaria,
protesica,   specifica,   generica,  farmaceutica,  specialistica  ed
ospedaliera  a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il
30 giugno 1979, e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene
portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero della sanita' per
l'anno finanziario 1979.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  precedente  comma  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 1979

                               PERTINI

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                    ANSELMI - ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

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