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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 27 luglio
1967, n. 635, 30 giugno 1971, n. 510 e 12 maggio 1975, n. 158, per il
ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, e'
disposto un ulteriore finanziamento dell'importo di lire 16.000
milioni.
L'importo indicato nel precedente comma sara' stanziato nello stato
di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato in ragione di lire 10.000 milioni nell'esercizio 1978 e di lire
6.000 milioni nell'esercizio 1979.