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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di
pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la
loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non
risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti
o acquistati.
Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.
L'alienazione degli immobili ha luogo mediante contratti da
stipularsi anche a trattativa privata, qualunque sia il valore degli
immobili.
Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di
utilita', da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del
presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello
Stato possono essere ceduti, alla pari ovvero con conguaglio a favore
o a carico dell'erario, in permuta di altri beni immobili qualunque
sia il loro valore.
In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9,
terzo comma e 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n.
783, e successive modificazioni, per i contratti di vendita di cui al
precedente primo comma, si applica il disposto dell'art. 10, terzo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 627.