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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del
decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed e' altresi' autorizzata, in
attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo
ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge,
l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attivita' e
di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in
legge.
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le
decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato.
Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77,
78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.