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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207,
recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni
fiscali nonche' dei termini di sospensione del pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della
regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 1976, n. 730, gia' prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo
3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e
servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma
ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma
del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'articolo 1 del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1978, n. 465, e' prorogata, a favore dei
soggetti ivi indicati, per due mesi.
La sospensione di cui al precedente comma e' concessa nella misura
del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed
assistenziali per ulteriori sei mesi.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita'
della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente
articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma
dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo
19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonche'
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi,
senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un
settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo
alla decadenza del beneficio della sospensione.
Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno
1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della
regione Friuli-Venezia Giulia 1 luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre
1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente
e' elevato ad un decennio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 1979
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO -
SCOTTI - PANDOLFI -
MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO