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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita')
La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - di
seguito anche denominata "cooperazione allo sviluppo" - comprende le
iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi
previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso
economico e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia
con i loro programmi di sviluppo. Essa persegue obiettivi di
solidarieta' tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle
Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e'
parte integrante delle relazioni economiche internazionali che
l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di
tutti i Paesi.
I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono
conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale
e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunita'
economica europea e degli organismi internazionali.