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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che non
siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno
successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara'
diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una
indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del
Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261.
All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in
quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonche' il trattamento di cui
all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura
stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di
soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le
assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti
direttamente dalla Comunita' economica europea.