Legge Ordinaria n. 384 del 13/08/1979 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1979 n. 227)
Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  rappresentanti  italiani in seno al Parlamento europeo, che non
siano  anche  membri  del  Parlamento  nazionale,  spetta  dal giorno
successivo   a  quello  dell'elezione  e  fino  a  quando  non  sara'
diversamente   stabilito   dal   medesimo   Parlamento  europeo,  una
indennita'  mensile  pari  all'indennita'  percepita  dai  membri del
Parlamento  nazionale  in applicazione dell'articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261.
  All'indennita'  mensile  prevista  dal primo comma si estendono, in
quanto  applicabili,  i  divieti  di cumulo stabiliti dall'articolo 3
della  legge  31 ottobre 1965, n. 1261, nonche' il trattamento di cui
all'articolo  48,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597, e la ritenuta nella misura
stabilita   dall'articolo   29,  penultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni.
  L'indennita'  di  cui  al  primo  comma e' cumulabile con quelle di
soggiorno,  di  viaggio,  di  segreteria,  nonche' con i rimborsi, le
assicurazioni    e    le   prestazioni   assistenziali,   corrisposti
direttamente dalla Comunita' economica europea.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)