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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Dopo l'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, e' aggiunto
il seguente:
Art. 8-bis. - "Nella prima applicazione della legge, le anzianita'
maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque
anni sono conteggiate come anzianita' svolte nel grado di tenente di
vascello; le anzianita' complessive maturate nei gradi di
sottotenente di vascello e tenente di vascello superiori ai dodici
anni sono conteggiate come anzianita' svolte nel grado di capitano di
corvetta.
Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge hanno
maturato le condizioni dei dodici anni di servizio nei gradi di
sottotenente di vascello e tenente di vascello, sono promossi
capitano di corvetta in soprannumero all'organico; in soprannumero
all'organico devono essere considerati anche coloro che alla data di
entrata in vigore della legge sono stati promossi in applicazione
della legge normale di avanzamento ed erano in possesso dei requisiti
dei dodici anni di anzianita' complessiva nei due gradi.
Per le promozioni in organico da effettuarsi per gli anni 1975,
1976, 1977, dovranno essere formati nuovi quadri di avanzamento alla
luce delle promozioni fatte in soprannumero all'organico.
Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti, le promozioni
ulteriori previste per anzianita', determinate anche dalle
rivalutazioni delle anzianita' previste dal primo comma, avvengono in
soprannumero, purche' in possesso dei titoli necessari e sia stato
promosso il pari anzianita' di grado degli ufficiali facenti parte
dei rispettivi ruoli in organico.
I soprannumeri creati dai commi precedenti vanno considerati come
riduzione in organico dei rispettivi ruoli nei gradi di
guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO