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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della
popolazione residente del comune per emigrazione definitiva
all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui
sono emigrati, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori.
I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni
momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di
emigrazione al comune nella cui lista elettorale e' iscritto il
coniuge.
I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei
requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti e
di essere reiscritti, se gia' cancellati, nelle liste elettorali,
sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione
residente del comune.
La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita'
consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del
comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente
all'atto della emigrazione, e del comune di nascita dei suoi
ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale e' iscritto il
coniuge.
Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno
acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve
essere inviata, con le modalita' di cui sopra, al sindaco del comune
di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi
e' iscritto.
Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le
decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che,
in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di
entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del
territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di
cui ai cumuli precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste
elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui
al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto certificato
dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza
italiana.
Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta
apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste
sezionali".