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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono validi a tutti gli effetti le valutazioni, gli scrutini finali
e gli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 negli istituti e
scuole di istruzione secondaria ed artistica da consigli di classe e
da commissioni e sottocommissioni di esami costituiti secondo le
modalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979,
n. 236.
Sono inoltre validi a tutti gli effetti gli scrutini finali e gli
esami che eventualmente siano stati effettuati nella prima sessione
dell'anno scolastico 1978-79 nei conservatori di musica e nelle
accademie di belle arti, secondo le modalita' previste dall'articolo
1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236.