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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale
rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive
modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n.
425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le
categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle
allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.
L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sara'
disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30
settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di
equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi
articoli 8 e 10 della presente legge.
In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una
qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito
nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978,
vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui
sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso
stesso, e' concesso diritto di opzione, a domanda, fra
l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la
qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero
avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al
concorso.
La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla
data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di
inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma
del presente articolo.
Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, e' concesso
diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di
qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre
1978 ai sensi dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale
ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione
di cui ai precedenti commi e' irrevocabile.