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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del
decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 e del decreto-legge 26 maggio
1979, n. 160, non convertiti in legge, che abbiano esaurito i loro
effetti entro il 27 luglio 1979 sono validi; gli altri atti e
provvedimenti la cui efficacia non si sia esaurita entro la citata
data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data.
I rapporti in atto fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al
consumo dell'olio di oliva sono definiti dalla Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo.
Non ha efficacia la dichiarazione di idoneita' di cui al comma
secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del
decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, ed il conseguente conferimento
della personalita' giuridica all'ORNACOL.