Legge Ordinaria n. 424 del 13/08/1979 (Pubblicata nella G.U. del 4 settembre 1979 n. 242)
Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  atti  compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del
decreto-legge  29  marzo  1979,  n.  90 e del decreto-legge 26 maggio
1979,  n.  160,  non convertiti in legge, che abbiano esaurito i loro
effetti  entro  il  27  luglio  1979  sono  validi;  gli altri atti e
provvedimenti  la  cui  efficacia non si sia esaurita entro la citata
data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data.
  I  rapporti  in  atto  fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al
consumo  dell'olio  di oliva sono definiti dalla Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo.
  Non  ha  efficacia  la  dichiarazione  di idoneita' di cui al comma
secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del
decreto-legge  26 maggio 1979, n. 160, ed il conseguente conferimento
della personalita' giuridica all'ORNACOL.
 

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