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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esecuzione, a cura e totale carico dello Stato, di opere
paravalanghe sulle pendici montane in prossimita' del valico di
confine nazionale in comune di Brennero a salvaguardia dell'impianto
doganale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
degli abitati, e di opere di difesa dalla caduta di valanghe mediante
deviazione in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra le
progressive 228,400 e 229,202 in comune di Brennero, e' autorizzata
la spesa di lire 12.000 milioni.
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' e le relative opere sono
considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli
articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e
dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
I progetti relativi alle opere di che trattasi devono ottenere il
nulla osta del comandante militare territoriale competente.