Legge Ordinaria n. 43 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1979 n. 48)
Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'esecuzione,  a  cura  e  totale carico dello Stato, di opere
paravalanghe  sulle  pendici  montane  in  prossimita'  del valico di
confine  nazionale in comune di Brennero a salvaguardia dell'impianto
doganale,  delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
degli abitati, e di opere di difesa dalla caduta di valanghe mediante
deviazione in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra le
progressive  228,400  e 229,202 in comune di Brennero, e' autorizzata
la spesa di lire 12.000 milioni.
  L'approvazione  dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a
dichiarazione   di   pubblica  utilita'  e  le  relative  opere  sono
considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli
articoli  71  e  seguenti  della  legge  25  giugno  1865,  n. 2359 e
dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  I  progetti  relativi alle opere di che trattasi devono ottenere il
nulla osta del comandante militare territoriale competente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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