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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma
dell'articolo 74-ter aggiunto al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater e'
dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".