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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
La tenuta dell'albo e' affidata alla Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro
che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero
all'articolo 5 della presente legge.
L'attivita' di agente di assicurazione non puo' essere esercitata
da chi non e' iscritto all'albo.
L'albo e' suddiviso in due sezioni:
a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attivita' di
agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e
spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio
dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;
b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo
11, coloro ai quali non e' stato conferito l'incarico di agente di
assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per
i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del
successivo articolo 9.