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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di accrescere la produttivita' aziendale, e' autorizzata la
corresponsione, a decorrere dal 1 febbraio 1978, di un compenso
denominato "premio di produzione" a tutto il personale, compreso
quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresi', a
decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto
dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29,
sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti
nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.