Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813,
recante disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme
intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli
enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per
le autostrade siciliane, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: di cui al primo
comma, sono aggiunte le seguenti: fatta eccezione, a far data
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per quelle affidate in concessione alla societa' Autostrade
meridionali.
Al sesto comma, le parole: non costituisce componente positiva del
reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette, sono
sostituite dalle seguenti:
costituisce onere detraibile ai fini delle imposte sul reddito
degli enti concessionari.
All'articolo 2, primo comma, e' aggiunta una virgola dopo le
parole: dei debiti, ed un'altra dopo le parole:
31 dicembre 1978; le parole: e Messina-Catania, sono sostituite
dalle seguenti: Messina-Catania e Siracusa-Gela.
Al secondo comma, le parole: Entro trenta giorni, sono sostituite
dalle seguenti: Entro sessanta giorni e dopo le parole: atto a
comprovare il diritto acquisito dai creditori, sono aggiunte le
seguenti: anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti.
Al terzo comma, dopo le parole: al pagamento dei creditori, sono
aggiunte le seguenti: compresi i beneficiari dei titoli di credito
insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei
debiti di cui al primo comma.
Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere
corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.
All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Agli oneri di carattere generale si fara' fronte con i fondi del
bilancio ordinario dell'ANAS.
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Ai componenti ed al segretario della commissione
tecnico-finanziaria istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 10
febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6
aprile 1977, n. 106, spetta un compenso che sara' determinato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del
tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - STAMMATI -
PANDOLFI - MORLINO -
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO