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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814,
recante proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa
per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei
Corpi di polizia, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis. - Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
di quadri, ai sensi degli articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, per il periodo in cui permangono in tale posizione,
competono gli assegni previsti per i pari grado in servizio, con
riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennita' di funzione, di
impiego operativo di base, di aeronavigazione e di istituto. Agli
stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa
speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.
Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato
sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile.
Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per
riduzione di quadri e agli ufficiali che cessano dal servizio
permanente a domanda ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del quinto comma dell'articolo 17
della stessa legge competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante:
il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita, che
agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio
fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici biennali e gli
eventuali passaggi di classe di stipendio;
le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile
1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n.
288.
Art. 1-ter. - Il Ministro competente e' autorizzato, per sopperire
a temporanee esigenze di ufficiali negli enti, comandi, e reparti
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia,
conseguenti all'applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre
1973, numero 804, e che non possono essere soddisfatte ai sensi
dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, previa specifica
individuazione delle predette esigenze, da comunicare annualmente
alle commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia,
a richiamare in servizio, tra coloro che ne facciano domanda, gli
ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al
citato articolo 17, sempre che non siano raggiunti dai limiti di eta'
entro l'anno 1979.
La determinazione della disponibilita' di posti avra' luogo il 1
aprile 1979 sulla base della situazione dei ruoli al 31 marzo 1979.
Tale determinazione viene ridotta del numero delle promozioni da
effettuare durante il 1979 nel servizio permanente effettivo in
applicazione della legge di avanzamento e nel servizio permanente a
disposizione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804.
Per i colonnelli dell'Esercito appartenenti ai ruoli normali delle
Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio il computo
viene effettuato in base al numero complessivo di posti disponibili
esistenti in detti ruoli.
Il richiamo in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo
viene disposto dal Ministro competente dando la precedenza agli
ufficiali, a partire dai piu' giovani di eta', che alla data di
entrata in vigore del presente decreto gia' occupano un incarico da
almeno sei mesi. Per la residua disponibilita' di posti la priorita'
nel richiamo in servizio viene data agli ufficiali meno anziani per
eta'. A parita' di eta' la precedenza e' data al meno anziano in
ruolo; per i colonnelli di cui al precedente comma, a parita' di eta'
l'ordine di precedenza e' determinato dalla minore anzianita'
assoluta nel grado e, in caso di ulteriore parita', dalla minore
anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
Gli ufficiali di cui al precedente comma sono ricollocati in
aspettativa per riduzione di quadri ad iniziare dal piu' anziano per
eta', a decorrere dalle stesse date nelle quali le disponibilita' di
posti di cui fruiscono sono colmate con promozioni nel servizio
permanente effettivo e con quelle previste nell'articolo 5 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804.
L'ufficiale che chieda e ottenga di essere richiamato in servizio
ai sensi del presente articolo, qualora rinunci a ricoprire
l'incarico assegnatogli, perde il titolo al richiamo e viene
ricollocato in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal
ventesimo giorno successivo alla data di presentazione della
dichiarazione di rinuncia.
Gli ufficiali ammessi al richiamo in servizio ai sensi del presente
articolo, possono chiedere di essere ricollocati in aspettativa per
riduzione di quadri, ovvero direttamente in quiescenza dopo almeno un
anno di permanenza nell'incarico ricoperto.
Agli ufficiali di cui al precedente comma compete il trattamento
economico previsto dal precedente articolo 1-bis, a seconda che
chiedano di essere ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri
o in quiescenza.